Responsabilità Medico: anche in fase post-operatoria

Un medico che ha effettuato un intervento chirurgico è responsabile verso il paziente anche per la sua condotta post-operatoria. La conclusione dell’operazione infatti non legittima il medico che l’ha svolta a mostrare indifferenza verso il paziente.
 

Il caso e la Sentenza della Corte di Cassazione

È quanto ha dichiarato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32871/2020 in cui afferma che il capo dell’équipe medica “è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che non è limitata all’ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post-operatorio.”

Il medico quindi non può limitare il proprio dovere di garanzia all’interno della sala operatoria ma deve monitorare la ripresa del paziente e considerare gli eventuali sintomi che possano indicare la presenza di una complicazione.

La sentenza arriva in seguito a un caso di un paziente che dopo aver subito un intervento, finalizzato a trattare una grave patologia polmonare, è andato incontro ad una complicazione settica causata dalla dimenticanza di una garza di rilevanti dimensioni all’interno della cavità pleurica.

La Corte d’Appello ha confermato la responsabilità dell’equipe medica, e la responsabilità penale del capo chirurgo. Inoltre ha sancito anche la responsabilità del secondo operatore, che si è allontanato durante l’intervento. 

Il capo dell’équipe ha il dovere di assicurarsi che il paziente sia adeguatamente assistito, sia durante che dopo l’operazione, dal personale idoneo al quale deve fornire con precisione tutte le indicazioni terapeutiche da svolgere.

Da questo ne deriva l’ulteriore obbligo di non allontanarsi dal luogo di cura per prevenire le possibili complicazioni e attuare tutte quelle misure che consentano di vigilare sull’operato dei collaboratori. 

Nel caso specifico la responsabilità medica è stata individuata nel non aver monitorato il decorso post-operatorio del paziente e in particolare per non essersi accorto della presenza della garza causando lo shock settico del paziente.
 

Raccomandazioni sanitarie del Ministero della Sanità del 2007

La Corte di Cassazione ha sottolineato che la condotta del medico risultava tra l’altro in totale contrasto anche con le Raccomandazioni sanitarie del Ministero della Sanità risalenti al 2007, allo scopo di evitare la ritenzione dei presidi medici all’interno del sito chirurgico. Il medico quindi sarebbe venuto meno alle buone prassi sanitarie che raccomandano il dovere di vigilare sulla salute del paziente al di là delle azioni strettamente connesse all’esecuzione del gesto chirurgico.