Con il Decreto Covid i medici saranno punibili solo per Colpa Grave, introducendo uno Scudo Penale
È stato introdotto lo scudo penale per medici e personale sanitario che operano nel contesto emergenziale del Covid-19.
La novità è arrivata con la legge di conversione 76/2021, pubblicata il 31 maggio sulla Gazzetta ufficiale n.128.
Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) ha dichiarato che la norma rappresenta “una prima importante risposta ai bisogni della classe medica ed un omaggio ai colleghi deceduti, che si sono spesi per la comunità pur sapendo di operare quasi in condizioni di guerra".
Sulla norma si è espresso anche Carlo Palermo, segretario nazionale del sindacato dei medici ospedalieri, l'Anaao-Assomed, che ha sottolineato l’importanza dello scudo penale in quanto se da un lato è vero che sono stati commessi degli errori, dall’altro non si può ignorare che “eravamo di fronte ad un virus sconosciuto, con cui si aveva a che fare per la prima volta.” Per questo motivo ha aggiunto che, nel valutare la punibilità penale “si dovranno considerare vari fattori, tra i quali proprio le conoscenze disponibili sul virus al momento del fatto. I medici avranno dunque una maggiore tranquillità nello svolgere il proprio lavoro.”

Ma cosa prevede lo scudo penale?

L’articolo 3-bis dichiara che «i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave».
Ne consegue che i reati di lesioni personali e omicidio colposo, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, nell’ambito dell’emergenza Covid, sono punibili solo in caso di “Colpa grave".
Il giudice quindi, nel valutare il grado di responsabilità del medico deve considerare tre fattori legati alla situazione straordinaria dell’emergenza sanitaria:
-  la “limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SarsCoV2 e delle terapie appropriate”;
- la “scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare”
- il “minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all'emergenza”.
 
Lo scudo penale è previsto sia per l’atto di vaccinazione che per tutti i trattamenti sanitari che il medico effettua sul paziente in relazione all’infezione Covid-19.
Sul piano civile, l’applicazione della norma, non comporta la negazione del risarcimento al soggetto leso, in quanto riguarda solo l'aspetto penale.
Attualmente è valido fino alla fine dello Stato di emergenza, prorogato al 31 dicembre 2021.