aiuti bis e polizza asseverazione

Dopo il via libero del Senato, del 20 settembre, è stata finalmente pubblicata la legge di conversione n.142 del Decreto Aiuti bis sulla Gazzetta ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022.

La norma interviene su importanti temi come l’aumento dei costi energetici, le pensioni, e il Superbonus.

Le novità riguardanti quest’ultimo punto erano particolarmente attese in quanto l’impasse sul Superbonus ha tenuto per mesi imprenditori, banche e professionisti con il fiato sospeso.

Il direttore dell’Associazione bancaria italiana (ABI), Antonio Patuelli, ha commentato positivamente le novità dichiarando: “Come auspicato dall’ABI, le Istituzioni sono intervenute sul tema della cessione dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi. L’approvazione dell’emendamento al decreto legge Aiuti bis in tema di cessione di tali crediti è un passo in avanti e può contribuire a riavviare il mercato degli acquisti di tali bonus.”

 

Decreto Aiuti bis: Le novità sul Superbonus
 

Con il decreto Aiuti bis si è posta l’attenzione sulla responsabilità in solido nelle operazioni di cessione del credito.
 

In particolare, le novità riguardano:

  • la limitazione della responsabilità solidale del cessionario all’ipotesi di “concorso in violazione con dolo o colpa grave”, esclusivamente per i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art 119 e di cui all’art121, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020.

  • l’applicazione delle misure per i crediti fiscali derivanti sia dal Superbonus che dai bonus edilizi ordinari.
     

Per quanto riguarda i bonus edilizi ordinari, le misure si applicano con modalità diverse a seconda che i crediti siano sorti prima o dopo il 12 novembre 2021:

  • per i crediti successivi al 12 novembre 2021, con regolari visto di conformità e asseverazione, la limitazione della responsabilità solidale del cessionario, al solo dolo o colpa grave, opera in via automatica;

  • per i crediti precedenti al 12 novembre 2021, la responsabilità solidale è addebitata anche senza dolo o colpa grave. Il fornitore che ha operato lo scontro in fattura però ha la possibilità di presentare visto di conformità e asseverazione, con il fine di limitare la responsabilità del successivo cessionario del credito alla sola ipotesti di concorso in violazione con dolo o colpa grave.

     

Resta l’obbligo per il tecnico asseveratore di sottoscrivere la Polizza
 

Ricordiamo, infatti, che il tecnico che rilascia l’asseverazione nell’ambito del Superbonus ha l’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa, come previsto dal decreto legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), convertito nella legge 77/2020, all’art.119, comma 14.
 

Tale obbligo è considerato soddisfatto anche in presenza della Polizza Rc Professionale tradizionale.
 

Tuttavia quest’ultima deve:

  • includere la copertura dei rischi connessi all’asseverazione

  • avere un massimale non inferiore a 500.000 euro;

  • includere retroattività e ultrattività pari ad almeno cinque anni.

Caratteristiche, quest’ultime, spesso non presenti nei prodotti tradizionali.
 

Il professionista, però, dispone di altre alternative:

  • La Polizza “A scalare” dedicata all’attività di asseveratore che può essere sottoscritta considerando il numero e l’importo delle asseverazioni rilasciate. L’assicurazione deve disporre di un massimale adeguato e comunque non inferiore a € 500.000.

  • La Polizza “Single Project” che viene stipulata per ogni singolo intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con un massimale pari alla somma dell’intervento oggetto dell’attestazione o asseverazione.